Albo dei Giudici popolari

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A chi è rivolto

I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare devono possedere i requisiti di seguito indicati:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
  • età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):

  • i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio 
  • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).

La domande di iscrizione, al fine dell’aggiornamento biennale dell’albo, deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno dispari

La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):

  • predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
  • effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
  • predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:

  • al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
  • alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

 

Come fare

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

 

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.

Cosa serve

Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'scrizione all'Albo dei Giudici popolari.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

La procedura si conclude in pochi minuti.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Aggiornamento giudici popolari biennio 2016 - 2017

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Dott. Vincenzo De Filippis
Numero di telefono 0345 78005


Strumento di tutela amministrativo

Dott. Vincenzo De Filippis
Numero di telefono 0345 78005

Ultimo aggiornamento

Wed Jun 04 13:01:37 CEST 2025

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