Generalità
Si tratta di un'imposta dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati sul territorio dei Comuni dello Stato. Sono tenuti al pagamento dell'imposta, in luogo del proprietario, il titolare di diritti reali d'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario.
Il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione ICI, contenente i dati relativi agli immobili posseduti nel Comune. Essa ha valore fino a quando sia l'immobile dichiarato che il titolare del diritto reale su di esso non subiscono modificazioni; in tal caso è necessario procedere ad una nuova dichiarazione. L'imposta è pagata al Comune nel cui territorio si trova l'immobile.
Determinazione dell'imposta
E' calcolata annualmente applicando al valore dell'immobile l'aliquota relativa. Il versamento deve essere effettuato in due rate: la prima entro il 16 di giugno, la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. Il contribuente può versare l'imposta in unica soluzione entro il mese di giugno.
Nella determinazione dell'importo da versare, si deve tener conto del periodo di possesso, (calcolato in mesi) e della quota posseduta (espressa in percentuale). E' prevista una detrazione per l'abitazione principale e la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati fatiscenti, inabitabili e, di fatto, inutilizzati.
Aliquote, detrazioni e versamento anno 2011
1. L’ aliquota dell’imposta comunale sugli immobili applicata da questo
Comune per l’anno 2011 è pari:
al 7 per mille per le II case e altri fabbricati;
(si ricorda che è confermata l’abolizione dell’ICI prima casa e
relative pertinenze)
2. Con effetto del 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti
rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del
25 per cento.
3. Il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili complessivamente
dovuta per l’anno 2011 deve essere effettuato dai contribuenti in
due rate:
- entro il 16 giugno = per l’importo totale o del primo semestre
dell’imposta dovuta per il periodo di possesso dei fabbricati, terreni ed
aree fabbricabili;
- entro il 16 dicembre = per l’importo a saldo dell’imposta dovuta
per l’anno 2011.
4. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale
n. 13824248 intestato a Comune Valleve Servizio Tesoreria ICI, entro le
date suddette, utilizzando i bollettini postali o i moduli appositi approvati
con decreto ministeriale.
5. Per i pagamenti a mezzo modello F24 il codice catastale del Comune
di Valleve è L623
6. All’ufficio comunale Tributi i contribuenti possono richiedere
le informazioni necessarie per gli adempimenti suddetti